(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
       Regione Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 18 giugno 2003)
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
    Vista  la  legge  regionale  19 aprile  1999,  n. 8, e successive
modifiche ed integrazioni, recante: «Normativa organica del commercio
in sede fissa»;
    Visti  gli articoli 7 e 8 della citata legge regionale n. 8/1999,
i   quali   demandano   ad   apposito   regolamento  d'esecuzione  la
determinazione  delle  disposizioni  relative  alle  medie  e  grandi
strutture di vendita;
    Preso  atto  che,  in  esecuzione dei citati articoli 7 e 8 della
legge   regionale   n.  8/1999,  sono  stati  consultati  i  seguenti
organismi:
      1)  organizzazioni  di  categoria  degli  operatori commerciali
(Confesercenti,  Unione  regionale del commercio, turismo e servizi -
Confcommercio,   Unione   regionale  economica  slovena,  Lega  delle
cooperative,     Associazione    generale    cooperative    italiane,
ConfCooperative, FAID);
      2)  associazioni  di  tutela dei consumatori (Organizzazione di
tutela   consumatori,   Lega   consumatori   ACLI,  FederConsumatori,
ADICONSUM);
      3)  associazione  dei  comuni, delle provincie, delle comunita'
montane;
    come  documentato dalle note prot. 9726/COMM. del 29 ottobre 2001
e prot. 4632/COMM. del 9 maggio 2002;
    Sentita  la  competente  commissione  consiliare  la  quale si e'
espressa  con  parere  favorevole  nella  seduta  del 3 ottobre 2002,
nell'ambito  della  quale  e'  stato deciso di apportare al testo del
regolamento,   in  fase  di  approvazione,  il  seguente  emendamento
all'Art.  4, comma 1, punto a): «dopo le parole "della distribuzione"
sono  aggiunte  le  parole  "e  quelle  dei  consumatori maggiormente
rappresentative"»;
    Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia;
    Su conforme deliberazione giuntale n. 1373 del 16 maggio 2003;
                              Decreta:
    E'  approvato  il «Regolamento di esecuzione degli articoli 7 e 8
della   legge   regionale   19 aprile  1999,  n.  8,  concernente  la
determinazione  delle  disposizioni  relative  alle  medie  e  grandi
strutture  di  vendita», nel testo allegato al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 21 maggio 2003
                          p. Il presidente
                     il vice presidente: Guerra